09-12-2014
GREENING: aggiornamento Agea. Prime istruzioni operative. Periodo di riferimento per le quote delle diverse colture è 1 aprile - 9 giugno dell`anno in cui si presenta la domanda.
L`Area Coordinamento di AGEA, con provvedimento n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014, ha definito il periodo di riferimento per la diversificazione colturale finalizzato al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l`ambiente. L`Unione Europea, già nei primi anni 2000 - ma soprattutto nel corso della precedente programmazione 2007/13 - ha introdotto talune misure sulla base del presupposto che l`agricoltura può ridurre il rischio di degrado ambientale e può intervenire sui cambiamenti climatici. Tale presupposto ha ora spinto l`Unione Europea ad introdurre dal 2015, quando entrerà a regime la riforma della Politica agricola comune (Pac) il cosiddetto `greening`, ovvero una serie di misure finalizzate ad interventi ambientali e paesaggistici. Semplificando, possiamo parlare di un `pagamento verde`. Da un punto di vista strettamente finanziario, il greening rappresenta una quota rilevante nei pagamenti diretti, finanziata con una percentuale pari al 30% del massimale nazionale, che per lo Stato italiano significa, per il solo 2015, 1,17 miliardi di euro. Per aver diritto al pagamento di base, integrato con l`importo previsto per il greening, l`agricoltore deve osservare, su tutti gli ettari ammissibili, le pratiche benefiche per il clima e l`ambiente oppure le pratiche equivalenti. Le prime si suddividono in: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) aree di interesse ecologico. La diversificazione viene attuata mediante la coltivazione di colture diverse, in uno specifico periodo dell`anno; inoltre, la diversificazione è obbligatoriamente applicata agli agricoltori le cui superfici a seminativo sono: a) comprese tra 10 e 30 ettari: su tali seminativi vi devono essere almeno due colture e la coltura principale non deve superare il 75% della superficie a seminativo; b) superiori a 30 ettari: in tal caso le colture devono essere almeno tre; la coltura principale non deve occupare più del 75% della superficie e l`insieme delle due colture principali non deve occupare più del 95% della superficie a seminativo. L`elenco puntuale delle casistiche per le quali non esiste obbligo di diversificazione è contenuta nell`art. 44 - par. 3 - del reg. (UE) n. 1307/2013. Le aziende con superfici a seminativo inferiori a 10 ettari non hanno obblighi di diversificazione. Come detto, la diversificazione viene attuata mediante la coltivazione di colture diverse, in uno specifico periodo dell`anno. Proprio per permettere agli agricoltori la corretta pianificazione delle semine, AGEA Coordinamento ha prioritariamente stabilito, con il predetto provvedimento, il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture che sarà quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell`anno di presentazione della domanda. Il calcolo delle quote delle diverse colture dovrà essere effettuato considerando le colture seminate o coltivate in tale periodo di riferimento, che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale in quanto comprende sia le colture autunno vernine, sia quelle primaverili estive. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell`azienda deve essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale. Viene inoltre considerata come coltura principale quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo. In sintesi, qualora sullo stesso terreno si realizzi una successione di due o più colture, AGEA conterà come principale quella occupante il suolo per il maggior numero di giorni all`interno dell`annata agraria di riferimento, corrispondente all`anno di domanda (1 novembre anno N - 31 ottobre anno N+1). A titolo di esempio: supponiamo che un agricoltore abbia seminato grano, su una data superficie, il 15 novembre 2014, ed abbia effettuato il raccolto il 15 maggio 2015. Lo stesso agricoltore, dopo la raccolta del grano, ha, immediatamente, seminato pomodori (dal 16 maggio 2015) ed effettuato la relativa raccolta il 15 agosto 2015. Dunque, nel periodo di riferimento fissato da AGEA Coordinamento (1 aprile - 9 giugno) le colture presenti sono due (grano e pomodoro) ma, tra le due, quella principale è il grano, dato che il periodo intercorrente tra la relativa semina ed il raccolto è pari a 6 mesi, contro i 3 mesi del pomodoro. Il provvedimento inoltre introduce l`obbligo, per gli agricoltori, di aggiornare il fascicolo aziendale, inserendo nel piano colturale tutte le informazioni necessarie ad identificare le colture principali che occupano i terreni a seminativo dell`azienda. La circolare ricorda le definizioni di coltura e cioè: a) una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture; b) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee; c) i terreni lasciati a riposo; d) erba o altre piante erbacee da foraggio (art. 4 - lettera i - del reg.(UE) n. 1307/2013). Infine, come previsto da anni, il controllo amministrativo verrà svolto dall`ente istruttore sul 100% delle dichiarazioni riportate nel piano colturale, mentre il controllo in loco verrà effettuato sul 5% delle dichiarazioni mediante utilizzo del telerilevamento seguito, ove ritenuto necessario, da visite di campo. Da Pianeta PSR - Maurilio Silvestri